Art. 6.

      1. Il Ministero dell'interno provvede alla quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia dell'Ufita-Baronia-Calore-Alta Irpinia, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della provincia stessa, detraendo dai contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Avellino la quota parte da attribuire al nuovo ente, per l'80 per cento, in proporzione alle popolazioni residenti nelle due province interessate, come risultanti dall'ultima rilevazione dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), e, per il restante 20 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali delle due province. Per gli anni successivi si provvede alla verifica di validità del riparto effettuato in via provvisoria con le predette modalità. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti è ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.
      2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni degli organi della nuova provincia ed il 1o gennaio dell'anno successivo, gli organi delle due province concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, lo scorporo dal bilancio della provincia di Avellino dei fondi di spettanza di quella dell'Ufita-Baronia-Calore-Alta Irpinia.

 

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